06 Nov Sentenza Tribunale Napoli Nord n. 9544/2018 del 06/11/2018
Oggetto della controversia:
Inadempimento contrattuale
Principio di non contestazione.
La controversia ha ad oggetto il mancato pagamento di noli relativi al trasporto di veicoli e/o carichi affidate alla società convenuta dalla società armatrice.
Il Tribunale, alla luce della mancata contestazione di parte convenuta, regolarmente costituita, sia del rapporto contrattuale intercorso sia delle prestazioni rese ha ritenuto provato il rapporto contrattuale condannando la società di trasporti al pagamento richiesto.
Inoltre l’On. Giudicante in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, rifacendosi ad una giurisprudenza ormai consolidata ha stabilito che ‘’il creditore deve soltanto provare la fonte( negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi all’allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall’avvenuto esatto adempimento.