18 Lug Sentenza Corte di Appello di Roma del 18 07 2018 N. 3126/18
MOTIVI DI DOGLIANZA:
1. ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CCNL
2. LEGITTIMITA’ DEL RECESSO PER GIUSTA CAUSA PER LA GRAVITA’ DELLA CONDOTTA DEL LAVORATORE
Il Collegio, non condividendo l’interpretazione dei precedenti Giudici, parte da un esame della contestazione disciplinare e rinviene nella condotta del lavoratore un gravissimo inadempimento certamente non riconducibile alle disposizioni del CCNL di categoria che presuppongono una colpa lieve e prevedono sanzioni conservative.
I Giudici di primo grado (fase sommaria e di opposizione), avevano ritenuto il comportamento del lavoratore “tipizzato” nel CCNL di categoria individuando, pertanto, la relativa sanzione come solo conservativa e non espulsiva (da questa analisi il provvedimento di reintegra dello stesso lavoratore).